Indennizzabilità dei danni da emotrasfusione

Con la legge n. 210 del 25.2.1992( indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati) il legislatore ha sopperito al vuoto normativo denunciato dalla Corte Costituzionale in sentenza n. 307 del 22.6.1990; il motivo di censura della Corte, riguarda , la mancata previsione, di un sistema di indennizzo per gli incidenti vaccinali, atteso che, il trattamento sanitario obbligatorio, previsto dall’ art. 32 cost. può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente in maniera rilevante sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo, nel caso in cui un danno alla salute si verifichi, il riconoscimento di un indennizzo.
La Legge n. 210 /1992 è stata più volte sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, che ne ha ampliato il campo di applicazione, come, per esempio, l’ estensione del beneficio economico, in essa contemplato, anche a coloro che, pur essendo stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, il servizio sanitario era necessitato dall’ ammissione del cittadino ad importanti servizi pubblici(accesso a scuole materne ecc).
Il beneficio economico riconosciuto dalla Legge n. 210/1992 ha natura assistenziale, poichè è accessibile a chiunque, a prescindere dalle condizioni economiche del richiedente; non si tratta di un risarcimento del danno (il quale presupporrebbe una responsabilità e un danno) ma di una somma che lo Stato concede a titolo di solidarietà sociale per testimoniare l’interesse della comunità alla tutela della salute individuale.
I destinatari dei benefici economici sono coloro i quali hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’ integrità psicofisica a seguito di , vaccinazioni obbligatorie e non, vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 30 Luglio 1959 n. 695, le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati.
L’ art. 3 Legge 210/92 prevede il termine di decadenza di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV, con decorrenza dal momento in cui, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Con riferimento alla decorrenza del termine decadenziale si è sviluppata giurisprudenza di merito che individua il “ dies a quo” dalla conoscenza della irreversibilità della patologia e non dalla semplice conoscenza della stessa.
L’art. 3 della legge 210/1992, difatti, stabilisce che: “ I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministero della Sanità entro il termine perentorio di 3 anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
Il danno cui fa riferimento la norma in esame è quello indennizzabile che deve quindi ritenersi “irreversibile”. I termini di presentazione della domanda, quindi, non decorrono dal momento della semplice scoperta dell’infezione ma da quello in cui la patologia si è conclamata.
Un altra questione interpretativa è stata affrontata dalla Corte di Cassazione , con due sentenze tra loro in contrasto, Cass. sez. lav. 12 maggio 2014 n. 10215 e Cass. sez. lav. 29 maggio 2014 n. 13355, per cui si renderà necessaria una pronuncia a sezioni unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale.
La questione controversa riguarda l’applicazione della disciplina della decadenza triennale introdotta dalla legge 25 luglio 1997 n. 238 la quale con l’art. 1 comma 9 ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevedendo che ” 1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post – trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.”.
La prima delle due sentenze(n. 10215 del 2014), ha formulato il principio secondo cui il termine di decadenza triennale non si applica alle ipotesi di epatite post – trasfusionale, verificatesi prima dell’ entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997; pertanto la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno (cfr. Cass. 22 marzo 2010 n. 6923, Cass. 23 aprile 2003 n. 6500 e, in precedenza, Cass. 27 aprile 2001 n. 6130).” In definitiva ha ribadito il principio che “il termine di decadenza previsto dall’art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post – trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica, e che da ciò consegue che, per il caso delle epatiti post – trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno”.
La sentenza n. 13355 del 2014 si pone in contrasto con la sentenza n. 10215 del 2014 e dando seguito all’orientamento Ric. 2012 n. 12426 sez. ML – ud. 15-07-2014 affermatosi più di recente (tra le altre Cass. 20.2.2014 n. 4051, 10.7.2013 n. 17131 e 9.12.2009 n. 25746) ha ribadito che la disposizione contenuta nell’art. 252 disp.att. cod.civ. ispirata ad esigenze di equità ed espressione di un principio generale di diritto transitorio (Corte Cost. 24.4.1996 n. 128, 9.4.2003 n. 5522, Cass. s.u. 7.3.2008 n. 6173) è applicabile anche nell’ipotesi in cui per l’esercizio di un diritto sia disposta una nuova decadenza prima non prevista escludendo che nella specie sia ravvisabile una applicazione analogica di una norma speciale in quanto impositiva di una decadenza.

BIBLIOGRAFIA Rubino, Danni da vaccinazioni e da emotrasfusioni: le nuove frontiere della giurisprudenza, Edizioni Simone, 2012; Del Giaccio, Sangue sporco. Trasfusioni, errori e malasanità, Giubilei Regnani, 2015

Pubblicato da Giuseppe Prochilo

Avvocato in Torino

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